Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell´Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell´articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.