False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)

 

I soggetti obbligati che omettono l´iscrizione al  sistema  di controllo della  tracciabilità  dei  rifiuti   (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti  pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

I soggetti obbligati che omettono, nei  termini  previsti, il pagamento del contributo per l´iscrizione  al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All´accertamento dell´omissione del pagamento  consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema  di controllo della tracciabilità nei confronti  del  trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo  annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei  casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

Chiunque omette di compilare  il  registro cronologico  o  la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure  e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente  uno qualunque  dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e´ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore  a  quindici dipendenti,si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità  lavorative   calcolato  con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre  i lavoratori  a  tempo parziale  e  quelli stagionali rappresentano frazioni  di unità  lavorative  annue; ai predetti  fini  l´anno da  prendere  in considerazione     quello dell´ultimo esercizio contabile approvato, precedente il  momento  di accertamento  dell´infrazione.  Se  le  indicazioni  riportate   pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si  applica  la   sanzione   amministrativa   pecuniaria  da   euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Qualora le condotte di cui  al comma  3  siano riferibili  a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro  novantatremila,  nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a  un anno  dalla carica  rivestita  dal soggetto  cui  l´infrazione  e´ imputabile   ivi   compresa  la   sospensione   dalla  carica    di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore  a  quindici dipendenti,  le  misure minime  e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento  euro  per i  rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le  indicazioni riportate  pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si  applica  la   sanzione   amministrativa   pecuniaria  da   euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i  soggetti che si rendono  inadempienti  agli  ulteriori  obblighi su  di  loro incombenti  ai sensi  del  predetto sistema  di   controllo  della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per  ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione  amministrativa  pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro  quindicimilacinquecento.  In caso  di rifiuti pericolosi si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

Si applica la pena di cui all´articolo 483 c.p. a  colui  che, nella predisposizione  di  un  certificato di  analisi  di rifiuti, utilizzato nell´ambito del sistema di controllo della  tracciabilità dei  rifiuti fornisce  false indicazioni   sulla  natura,   sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e  a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini  della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il  trasporto  dei rifiuti con  la  copia cartacea  della   scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con  la  copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e´ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all´art. 483 del codice  penale in  caso  di trasporto  di  rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di  rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto  di  rifiuti con una copia cartacea della scheda  SISTRI  -  AREA Movimentazione fraudolentemente alterata    punito con  la  pena prevista   dal combinato disposto degli articoli 477 e 482  del  codice penale.  La pena e´ aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Se  le condotte  di  cui al  comma  7 non  pregiudicano  la tracciabilità dei rifiuti, si  applica la sanzione  amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Chi con   un´azione   od  omissione   viola   diverse disposizioni  di cui  al  presente articolo  ovvero  commette più violazioni  della  stessa  disposizione   soggiace   alla  sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata  sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi  con  più azioni  od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Non risponde delle violazioni  amministrative  di cui  al presente articolo chi, entro  trenta  giorni dalla commissione  del fatto, adempie agli obblighi previsti  dalla  normativa relativa  al sistema informatico di controllo di cui al comma 1.  Nel  termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o  dalla notificazione della violazione, il trasgressore  può  definire la  controversia, previo adempimento egli obblighi di cui sopra, con il pagamento  di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l´irrogazione delle sanzioni accessorie.