Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

12.   Il datore  di  lavoro che  occupa  alle proprie  dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso  di  soggiorno previsto  dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini  di  legge, il rinnovo,  revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

 

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative  di  particolare sfruttamento  di  cui al  terzo   comma dell´articolo 603-bis del codice penale.