Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l´ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo cmma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento.