Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta (Art. 601.1 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 115/2026]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sfrutta le prestazioni di chi sa essere vittima dei reati di cui agli articoli 600 e 601 è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 500 a euro 3.000.