Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114)

Ai fini del presente regolamento, si considera che vi sia abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, le cripto-attività cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l’utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine concernente cripto-attività al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. L’uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un’offerta per conto proprio o per conto di terzi. 
 

Nessuno può abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate ovvero utilizzare informazioni privilegiate sulle cripto-attività per acquisire o per cedere tali cripto-attività, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi. Nessuno può raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate. 
 

Nessuno in possesso di informazioni privilegiate sulle cripto-attività raccomanda o induce un’altra persona sulla base di tali informazioni privilegiate: 

a) ad acquistare o cedere tali cripto-attività; o 

b) ad annullare o modificare un ordine riguardante tali cripto-attività. 

Il ricorso a una raccomandazione o a una induzione di cui al paragrafo 3 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre a tale raccomandazione o induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate. 

Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che: 

a) è membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza dell’emittente, dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione; 

b) ha una partecipazione al capitale dell’emittente, dell’offerente, o della persona che richiede ammissione alla negoziazione; 

c) ha accesso a tali informazioni nell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione o in relazione al suo ruolo nella tecnologia a registro distribuito o in una tecnologia analoga; oppure 

d) è coinvolto in attività criminali. 
 

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate. 
 

Quando la persona di cui al paragrafo 1 è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l’acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.