Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023 e dal D.Lgs. 81/2026]

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona  una  compromissione  o   un deterioramento significativi e misurabili:
 

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
 

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l’inquinamento è prodotto alternativamente:
 

1) in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

2) in danno di specie animali o vegetali protette;

3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;

4) in danno di un ecosistema quando l’inquinamento ha effetti durevoli.
 

Nel caso in cui l’inquinamento di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata