Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi (art. 437-bis c.p.)
Chiunque omette di adottare le misure tecniche di sicurezza, previste per la progettazione, l’addestramento, la produzione, l’immissione sul mercato, di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento dei sistemi ovvero omette di adottare misure di sorveglianza umana è punito con la reclusione da uno a cinque anni, quando da tali omissioni derivi pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale. Qualora dal fatto derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato, la pena è della reclusione da due a otto anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi indicati al primo comma, altera sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio è punito, qualora dal fatto derivi un pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale, con la reclusione da due a sei anni. Qualora dal fatto derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Se taluno dei fatti previsti dal comma primo è commesso per colpa grave, la pena è ridotta da un terzo a un sesto.
L’utilizzatore professionale di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio che omette intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana è punito con le pene previste dal primo comma, primo e secondo periodo, qualora da tale omissione derivi rispettivamente pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale oppure un pericolo per la sicurezza dello Stato.

