Pena accessoria e circostanze aggravanti (art. 517-octies, comma 4) [articolo aggiunto dalla L. n. 206/2023]
Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate da un terzo alla metà se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati.

