Responsabilità dell’ente (art.34 D.Lgs. 129/2024)
L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 15 milioni ovvero, se superiore, fino al 15 per cento del fatturato totale annuo, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui agli articoli 89, 90 e 91 del regolamento (UE) 2023/1114:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 32.
L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate al comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

