Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 115/2026]

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, ivi compresa la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale, all'accattonaggio, alla maternità surrogata, al matrimonio forzato, all'adozione illegale o a sottoporsi al prelievo di organi o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
 

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.