Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)
Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20¸ commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.
Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.
Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:
a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;
b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.

