Cassazione penale - Ordinanza 27 settembre 2006

Cassazione penale, II sezione
Ordinanza 27 settembre 2006, n. 31989 (c.c. 14 giugno 2006)
 

(omissis)

Il Tribunale di Lecce, con ordinanza in data 14 ottobre 2005, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP dello stesso Tribunale il 22 settembre 2005, avente ad oggetto quote della S.r.l. (A), appartenenti a (B), indagato per i reati di cui agli artt. 416, 81, 110, 640 bis, 61 n. 7 c.p.. Il sequestro era stato adottato in virtù del combinato disposto degli artt. 321 c.p.p., 640-quater e 322-ter c.p., preordinato alla confisca di beni di cui il reo aveva la disponibilità per un valore equivalente al profitto del reato.
Dopo avere affermato la sussistenza del fumus commissi delicti in relazione ai fatti per i quali si procede, il Tribunale aderisce, così respingendo l´eccezione difensiva, all´opzione interpretativa che ritiene ammissibile la confisca, e quindi il sequestro, per equivalente del profitto della truffa di cui all´art.640-bis c.p..
Con riferimento, poi, alla tesi difensiva secondo la quale avrebbe dovuto essere disposto il sequestro diretto del profitto e non quello per equivalente, posto che le erogazioni pubbliche illecitamente conseguite risulterebbero incorporate nei beni delle società (C) e (D) S.r.l. beneficiarie dei finanziamenti, il Tribunale osserva che il profitto dei reati per cui si procede è rappresentato esclusivamente dalle somme corrisposte dallo Stato e conseguite dalle società beneficiarie, mentre qualsiasi bene diverso da dette somme rappresenterebbe non il profitto del reato, ma un differente bene sequestrabile in virtù della confisca per equivalente; osserva, ancora, che le suddette somme sono state liquidate a favore di società aventi personalità giuridica e, quindi, a soggetti giuridicamente distinti da (B), per cui le somme medesime, appartenendo a "persona estranea al reato" non potrebbero essere oggetto di sequestro diretto.
Il Tribunale rigetta anche la censura difensiva, secondo la quale il sequestro...




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