Cassazione penale - Sentenza 30 gennaio 2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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udienza camera di consiglio del 20/12/2005

composta dagli Ill.mi Sig.ri:

Dott. Morelli Francesco Presidente
Dott. Morgigni Antonio Consigliere
Dott. Bernabai Renato Consigliere
Dott. Cardella Fausto Consigliere
Dott. Diotallevi Giovanni Consigliere

ha pronunciato la seguente

sentenza

sul ricorso proposto da:
(JM) s.r.l.
avverso ordinanza del 14/07/2005 Tribunale Libertà di Agrigento
sentita la relazione fatta dal Consigliere Bernabai Renato
sentite le conclusioni del P.G. Dr.ssa Elisabetta Cesqui, che ha chiesto il rigetto del ricorso
udito il difensore avv. (GLF), che ha chiesto l´accoglimento del ricorso

svolgimento del processo

Con ordinanza emessa il 31 maggio 2005 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sciacca applicava alla (JM) s.r.l. la misura cautelare interdittiva, ai sensi dell´articolo 13 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 – "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell´articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", della esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, revocando altresì la terza rata del "mutuo allo scopo", pari a lire 1.715.750.000, erogata dopo l´entrata in vigore della legge, dal Ministero delle attività produttive in data 30 luglio ?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /2001, in vista della realizzazione di un impianto industriale per la produzione di frigoriferi. Il provvedimento era assunto nell´ambito di indagini per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubbliche, ex articolo 640 bis c.p., a carico di (DA), amministratore unico della (JM) s.r.l., che aveva esposto costi in realtà mai sostenuti, anche mediante negoziazione di titoli di credito senza causa con l´impresa appaltatrice (T) s.r.l., nonché fatturato operazioni inesistenti.
Il successivo appello della società era in parte accolto dal Tribunale di Agrigento, che annullava la misura cautelare nella parte in cui revocava la terza rata del finanziamento.
Avverso l´ordinanza proponeva ricorso per cassazione la (JM) s.r.l., deducendo
1 ) la violazione dell´articolo 640 bis c.p., perché era stata applicata una norma di legge introdotta con il decreto legislativo 231/01 ad una fattispecie criminosa perfezionatasi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, non vertendosi in tema di reato permanente, continuato o a consumazione prolungata, perché la percezione della terza rata costituiva esecuzione di una condotta postfatto nell´ambito di un reato unico.
2 ) La violazione dell´art. 5 d.lgs. 231/01, difettando, nella fattispecie concreta, il vantaggio beneficiato dalla persona giuridica, dal momento che le somme erogate, pari ad euro 812.500,00, erano...





















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