Corte di Cassazione - II Sez. Penale - sentenza 22 ottobre 2014 n. 43881/2014 (udienza 9/10/2014)

Riciclaggio: sussiste anche in caso di movimenti bancari tracciabili.

 

Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza, la n. 43881/2014, depositata in data 20 ottobre u.s.

Il caso prende le mosse dall´accredito bancario effettuato dal condannato mediante il trasferimento di fondi in precedenza ricevuti sul proprio conto corrente. Si è trattato, in sostanza, di un mero trasferimento di denaro tra conti correnti intestati a soggetti differenti, ovvero di una circostanza che, secondo la difesa, non avrebbe assolutamente ostacolato "l´identificazione della provenienza delittuosa” del bene, come viceversa sancito dall´art. 648 bis c.p..

Di diverso avviso il Supremo Collegio che, nel ritenere il denaro di natura fungibile (e per l´effetto sostituito subito dopo il deposito in banca), ha affermato come il delitto in parola si ravvisi anche "nella condotta di mero trasferimento del denaro di provenienza delittuosa da un contro corrente all´atro” poiché ciò costituisce un ostacolo alla tracciabilità del denaro.

Quanto precede è certamente rilevante anche in materia di autoriciclaggio, ovvero la nuova fattispecie di reato tuttora all´esame dell´Assemblea.

 

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