Corte di Cassazione - II Sez. Penale - sentenza 26 maggio 2014 n. 21227/2014 (udienza 29/4/2014)

La Seconda Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui il sequestro preventivo ben può interessare tanto i beni della persona fisica che quelli della società.

 

Nella pronuncia del 26 maggio u.s.,n° 21227/2014,si osserva infatti che "il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato può incidere contemporaneamente ed indifferentemente sui beni dell´ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso”.

 

Con tale argomentazione il giudice di legittimità ha scardinato la tesi difensiva che, all´opposto, individuava quale unico soggetto passivo la società, stante la mancata individuazione di un diretto beneficio economico per la persona fisica.

 

Tuttavia, se così non fosse, prosegue la Suprema Corte, si giungerebbe alla singolare conseguenza”che lo schermo societario metterebbe invariabilmente al riparo l´autore ‘fisico´ del reato...

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