Corte di Cassazione - II Sez. Penale - sentenza 28 novembre 2012 n. 46295/2012 (udienza 6/11/2012)

La sentenza n. 46295/2012 della Suprema Corte di Cassazione è intervenuta sul tema del sequestro per equivalente finalizzato alla confisca.

Tale tipologia di sequestro, secondo la Corte, ha natura differente dal sequestro preventivo e può interessare "anche cose che non hanno rapporti con la pericolosità individuale del soggetto, e non sono collegate con il singolo reato”. In tale ottica, pertanto, il giudice è esonerato "dallo stabilire quel rapporto di pertinenzialità tra reato e provvedimento ablativo”, tenuto conto che il sequestro assume la forma di un vero e proprio "prelievo pubblico a carattere preminentemente sanzionatorio”.

Nel caso di specie, la misura è stata applicata alle quote societarie di cui sono titolari gli amministratori, coerentemente con l´obiettivo dell´istituto volto a neutralizzare ogni vantaggio economico derivato dall´attività criminosa.

Ulteriore aspetto è la corretta individuazione dei beni da sottoporre al predetto vincolo. Al riguardo, i giudici di legittimità hanno chiarito che onere del giudice non è quello di procedere alla loro individuazione, ma quello di procedere alla determinazione della somma sino a concorrenza della quale il sequestro debba essere eseguito.

L´eventuale sproporzione tra quanto sequestrato e quanto effettivamente sottoposto a vincolo (violazione del principio di "proporzionalità”) va dimostrata con idonea documentazione.

 

 

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