Corte di Cassazione - II Sez. Penale - sentenza 9 ottobre 2012 n. 39840/2012 (udienza 27/6/2012)

La vicenda prende le mosse da un procedimento cautelare nell´ambito del quale era stato dapprima disposto il sequestro preventivo delle somme ritenute il profitto del reato di truffa ai danni dello Stato e, successivamente, la confisca delle suddette a seguito di condanna degli imputati (tra cui l´ente beneficiaria).

Essendo stata, nel frattempo, ammessa alla procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa, l´ente richiedeva l´annullamento del provvedimento sulla considerazione del fatto che tali somme dovevano rientrare nella sua disponibilità in quanto soggetto danneggiato tanto da essersi insinuata al passivo.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 39840/12, afferma che "la sopravvenuta dichiarazione di fallimento non è di per sé sufficiente per una rivisitazione del vincolo reale". Spetta, infatti, al giudice dare conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle che implicano la tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare. Nel caso di specie, stante la natura sanzionatoria della confisca obbligatoria "l´interesse pubblico prevale su quello dei creditori".

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