Corte di Cassazione - III Sez. Penale - sentenza 01/02/2013 n. 5150/2013 (udienza 27/11/2012)
Con la sentenza n. 5150/2013, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di procedimento "231” a seguito di truffa ai danni dello Stato per il conseguimento di pubbliche erogazioni, è legittimo il sequestro operato in capo al soggetto che, pur non essendo il diretto richiedente dell´erogazione, ne risulta il destinatario finale, in virtù di un rapporto a carattere privato con il ricevente principale.
È opportuno approfondire le motivazioni che hanno condotto il giudice di legittimità a respingere la tesi difensiva secondo cui il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche non sarebbe configurabile non essendo la società la diretta beneficiaria delle erogazioni statali o comunitarie.
Invero, il finanziamento pubblico sarebbe stato ricevuto da un soggetto privato che, mediante la sottoscrizione di contratti di appalto, lo avrebbe a sua volta corrisposto alla società in questione.
Tuttavia, secondo la Suprema Corte, la presenza di un "intermediario” non sarebbe sufficiente a far venir meno il carattere pubblico della somma di denaro.
La presenza dell´elemento pubblicistico fa si che si configuri l´ipotesi di truffa aggravata ai sensi dell´art.640 bis del codice penale, tenuto conto dell´ingiusto profitto che la società avrebbe conseguito in relazione ai finanziamenti indirettamente ottenuti.
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