Corte di Cassazione - III Sez. Penale - sentenza 10 gennaio 2013 n. 1256/2013 (udienza 19/9/2012)
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 1256/2013, evidenzia alcune criticità del vigente sistema di responsabilità amministrativa degli Enti ove rapportato agli illeciti penali tributari.
Essi, come noto, non risultano espressamente inseriti nel novero dei reati-presupposto 231, sebbene in talune pronunce, anche di merito, si sia registrato un tentativo di ricomprenderli attraverso complesse ricostruzioni interpretative.
Nella fattispecie, la Suprema Corte è stata chiamata a decidere circa la possibilità di applicare la misura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca - ex art. 322 ter c.p. - a somme di denaro che rappresentano il profitto del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Il giudice di legittimità propone un´ampia ricostruzione di tutti gli istituti giuridici che prevedono l´applicazione di misure nei confronti di un ente per violazioni tributarie, ma afferma che nessuna norma consente l´estensione del decreto 231 ai reati tributari.
La conclusione è che risulta evidente "la mancanza di una previsione che consenta di poter ritenere la persona giuridica responsabile per gli illeciti penalitributari posti in essere nel suo interesse o vantaggio".
Sulla base di queste argomentazioni, la Corte pur nel convincimento che tale situazione assume i "profili di violazione al principio di uguaglianza e parità di trattamento", afferma che "non è possibile percorrere un´interpretazione estensiva/creativa in palese violazione del principio di legalità" e pertanto auspica un intervento legislativo che ponga rimedio all´evidente disparità.
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