Corte di Cassazione - III Sez. Penale - sentenza 15 gennaio 2014 n. 1471/2014 (udienza 14/11/2013)

Il direttore dei lavori non risponde dell´inosservanza delle norme antinfortunistiche.

 

Questo il principio di diritto che emerge dalla sentenza n. 1471/2014, depositata in data 15 gennaio u.s. dalla Suprema Corte di Cassazione, con cui è stato ribadito che la qualifica di direttore dei lavori non comporta necessariamente l´assunzione delle responsabilità in tema di sicurezza sul lavoro.

 

In tal senso i giudici di legittimità hanno precisato che "i destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti” e che il direttore dei lavori "per conto del committente è tenuto alla vigilanza dell´esecuzione fedele del capitolato di appalto nell´interesse di quello e non può essere chiamato a rispondere dell´osservanza di norme antinfortunistiche”. L´unica eccezione a tale assunto è costituita dall´ipotesi in cui "sia accertata una sua ingerenza nell´organizzazione del cantiere”. Tuttavia l´estensione dei compiti e, consequenzialmente, delle responsabilità di prevenzione degli infortuni dovrà "essere rigorosamente provata, attraverso l´individuazione di comportamenti che possano testimoniare in modo in equivoco l´ingerenza nell´organizzazione del cantiere o l´esercizio di tali funzioni”.

 

 

 

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