Corte di Cassazione - III Sez. Penale - sentenza 19 giugno 2013 n. 26630/2013 (udienza 28/3/2013)
La Cassazione, con la sentenza n. 26630/2013, si è pronunciata sulla motivazione del provvedimento di confisca a seguito di sentenza di patteggiamento.
Il Supremo Collegio preliminarmente ha ricordato che "con la sentenza di patteggiamento emessa nel procedimento a carico degli enti il giudice deve sempre applicare anche la sanzione della confisca, eventualmente nella forma per equivalente, del profitto del reato presupposto, rimanendo irrilevante che la stessa non sia stata oggetto dell´accordo intervenuto tra le parti”.
Proseguendo la Corte ha precisato che occorre "pur sempre che il giudice, nell´emettere la pronuncia di condanna su richiesta delle parti, motivi in ordine alla riconducibilità della somma di danaro in sequestro alla nozione di profitto del reato”.
Nel caso in esame, i giudici di legittimità hanno riscontrato l´assenza di motivazione nel provvedimento del tribunale e hanno pertanto accolto il ricorso, annullando parzialmente la sentenza con rinvio al giudice di merito per meglio statuire sul punto.
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