Corte di Cassazione - III Sez. Penale - sentenza 2 maggio 2013 n. 19035/2013 (udienza 17/10/2012)

Natura della confisca ex art. 19 D.Lgs. n. 231/2001, entità dei beni sequestrati rispetto al valore del profitto illecito conseguito e applicazione della misura cautelare in ipotesi di società dichiarata fallita, sono gli argomenti trattati nella sentenza della Corte di Cassazione n. 19051/2013.

Relativamente al primo aspetto, il giudice di legittimità conferma l´obbligatorietà della misura tenuto conto che si tratta della "stessa confisca cui si riferisce l´art. 9 D.Lgs. n. 231/2001, cioè una delle sanzioni applicabili agli enti, sicché appare difficile che tale sanzione (…) possa conoscere una sua applicazione facoltativa nella versione di confisca per equivalente”. A supporto della motivazione, preliminarmente richiama quanto a suo tempo affermato dalle Sezioni Unite(Cass. Sez. Un. n. 26654/2008) secondo cuila confisca prevista dall´art. 19 del Decreto ha la "natura di sanzione principale, autonoma e obbligatoria ... avendo natura afflittiva e funzione deterrente” .

Sul tema della sequestrabilità dei beni appartenenti ad una società dichiarata fallita, la Cassazione escludendo che la Curatela possa considerarsi soggetto "terzo estraneo al reato”, ammette la possibilità delsequestro preventivo in quanto istituto "insensibile alla procedura fallimentare”. In particolare, tale conclusione deriva dal fatto che "la sentenza che dichiara il fallimento priva la società fallita dell´amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti a quella data, assoggettandoli alla procedura esecutiva concorsuale finalizzata al soddisfacimento dei creditori, ma tale effetto di spossessamento non si traduce in una perdita della proprietà, in quanto la società resta titolare dei beni fino al momento della vendita fallimentare”.

Da ultimo, il giudice di legittimità interviene sul tema della competenza del Tribunale del Riesame sotto il profilo degli "adempimenti
estimatori
”. Contrariamente a quanto affermato del giudice di...

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