Corte di Cassazione - III Sez. Penale - sentenza 21 maggio 2014 n. 20682/2014 (udienza 6/5/2014)

In tali termini si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 20682/14, depositata il 21 maggio 2014, ricostruendo l´iter normativo che pone un obbligo di giudizio, in capo al datore di lavoro, dei requisiti del RSPP.

Il giudice di legittimità ha dapprima richiamato il D.Lgs. n. 626/1994, il cui articolo 8 prevedeva delle condizioni soggettive generali e tali da porsi in contrasto con gli obblighi di specificità individuati dall´art. 7 della Direttiva n. 89/391/CEE.

Pertanto, al fine di porre rimedio al deficit normativo e adeguarsi ai richiami della Corte di Giustizia Europea, il Legislatore ha integrato le disposizioni nazionali con la previsione di cui all´art. 8bis.

La successiva introduzione del D.Lgs. n. 81/2008 ha mantenuto la novellata disciplina, tanto che la disposizione di cui all´art. 32 elenca tutti i requisiti necessari per lo svolgimento della funzione di responsabile della prevenzione dei rischi.

Il Supremo Collegio ha dunque affermato che "l´assenza dei requisiti soggettivi necessari rende la designazione inefficace perché incapace di offrire la necessaria e richiesta tutela agli interessi protetti, interessi che coinvolgono il diritto del lavoratore alla salubrità e sicurezza del lavoro, in ultima istanza, il suo diritto alla salute”.

L´inadempienza, come avvenuto nel caso di specie, risulta sanzionabile ai sensi dell´art. 55 malgrado esso non contenga l´espresso richiamo all´art. 32 del citato decreto.

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