Corte di Cassazione - IV Sez. Penale - sentenza 19 settembre 2013 n. 38643/2013 (udienza 5/5/2013)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38643/2013, afferma il principio secondo il quale anche il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione può essere tenuto a rispondere della morte del lavoratore unitamente al datore di lavoro.

Il giudice di legittimità era stato chiamato a decidere sul ricorso proposto dal datore di lavoro, dal Responsabile del Servizio Prevenzione e dal Presidente di una società cooperativa, con cui si era definito un contratto di servizio per opere di facchinaggio, tutti condannati nei giudizi di merito per aver cagionato la morte di un lavoratore a seguito delle lesioni dallo stesso riportate dall’utilizzo della macchina molatrice.

Le contestazioni erano molteplici e spaziavano dalla mancata verifica dell’idoneità tecnico-professionale del lavoratore, al mancato controllo degli adeguati dispositivi di protezione e sicurezza, all’assenza delle specifiche informative sul lavoro e sui macchinari nonché alla mancata messa in sicurezza della macchina ormai definita "obsoleta ed insicura”. I soggetti erano considerati, e per l’effetto condannati, responsabili in concorso colposo per la morte del lavoratore.

Nell´argomentare la condanna, la pronuncia ribadisce innanzitutto che il datore di lavoro risponde in quanto ex lege onerato dell’obbligo di prevenire la verificazione di eventi dannosi connessi all’espletamento dell’attività lavorativa, con l´obbligo di garantire l’istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori.

In quanto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è invece ritenuto "(cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare”. Invero, secondo il giudice di legittimità, l’RSPP è chiamato a rispondere qualora "agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo così il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale”. In tal caso lo stesso "risponderà assieme al datore dell’evento dannoso derivatone essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale”.

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