Corte di Cassazione - IV Sez. Penale - sentenza 22 luglio 2013 n. 31304/2013 (udienza 19/4/2013)
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31304/13, traccia le responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro in capo all’appaltatore e al subappaltatore.
La pronuncia assume, dunque, rilevanza in tutti i casi in cui la realizzazione di un’opera sia subappaltata ad altri, venendosi a creare un legame imprenditoriale tra i due soggetti che necessita di disciplina.
In tale ambito il giudice di legittimità ha evidenziato come "committenti e datori di lavoro delle imprese esecutrici sono entrambi titolari di obblighi, partitamente assegnati e contenutisticamente differenziati”; tuttavia, prosegue, "le trasgressioni dell’uno non si riflettono in un esonero dell’atro, salvo un’eventuale risolutiva incidenza sul piano causale”.
Entrando nel merito delle diverse responsabilità si è precisato che la giurisprudenza di legittimità ricollega al committente gli eventi scaturenti dalla violazione di alcuni obblighi specifici, quali l’informazione sui rischi dell’ambiente di lavoro e la cooperazione nell’apprestamento delle misure di protezione e prevenzione; mentre in capo all’appaltatore graverebbero le violazioni derivanti dall’inosservanza degli obblighi prevenzionali su di lui incombenti.
Nondimeno, stante la diversità dei ruoli e delle funzioni rispettivamente ricoperte, non si potrebbe neppure esigere da parte del committente "un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori”. Piuttosto, gli elementi da sindacare potrebbero riguardare "le capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”.
Coerentemente con quanto appena specificato, il Legislatore pone l´obbligo, a carico del datore di lavoro dell´impresa esecutrice, di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza”.
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