Corte di Cassazione - IV Sez. Penale - sentenza 24 settembre 2013 n. 39491/2013 (udienza 18/6/2013)
"I rischi specifici sono solo quelli riguardo ai quali sono dettate precauzioni e regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, generalmente mancante in chi opera in settori diversi”: ad affermare questo principio è la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 39491/2013 annulla, senza rinvio e con la formula assolutoria piena, la condanna pronunciata nei confronti di un datore di lavoro.
La vicenda interessa una società operante nell´ambito della nettezza urbana che prestava la propria attività all´interno di un mercato comunale. In tale contesto, un dipendente dell´impresa, durante l´ordinaria attività lavorativa, si procurava delle lesioni derivanti dalla caduta delle ante scorrevoli di un cancello del mercato medesimo, fuoriuscite dai rispettivi binari.
L´analisi giuridica prende le mosse dall´art. 4 del d.lgs. n. 626/1994, allora vigente e poi recepito nel T.U. n. 81/2008, secondo cui il datore di lavoro deve garantire il suo dipendente dai rischi di infortuni connessi alla attività da svolgere.
Tale principio trova concreta attuazione nell´addebito formulato nei confronti del datore di lavoro, ex art. 374 del D.P.R. n. 547/1995 nella parte in cui stabilisce che gli edifici e/o le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro devono essere costruiti e mantenuti in buono stato di stabilità e di conservazione. Nondimeno, la predetta disposizione fa riferimento "agli impianti, apparecchi, attrezzature (…)” utilizzate dal lavoratore nell´esercizio delle proprie funzioni.
Nel caso di specie, "il rischio connesso al mal funzionamento del cancello, non può essere definito quale "rischio specifico” della attività del datore di lavoro (…) tale rischio era proprio degli addetti alla manutenzione ed alla custodia del mercato, ma non certo dell´appaltatore dei servizi di nettezza urbana”.
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