Corte di Cassazione - IV Sez. Penale - sentenza 9 dicembre 2013 n. 49402/2013 (udienza 13/11/2013)
Questo il principio di diritto emerso dalla sentenza n. 49402/2013 con cui la Suprema Corte di Cassazione ha sancito la corresponsabilità "all´interno della medesima impresa, di più figure aventi tutte la qualifica di datore di lavoro, cui incombe l´onore di valutare i rischi per la sicurezza, di individuare le necessarie misure di prevenzione e di controllare l´esatto adempimento degli obblighi di sicurezza”.
La vicenda prende le mosse dal decesso di un operaio, caduto dal ponteggio su cui si trovava stante il cattivo stato di manutenzione dello stesso.
La responsabilità di quanto accaduto era addebitata rispettivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché amministratore delegato-legale rappresentante dell´impresa appaltatrice dei lavori, e al capo cantiere della medesima, entrambi imputati e già condannati nel merito per omicidio colposo.
Secondo il Supremo Collegio, il datore di lavoro di una società di capitali si identifica"con i titolari dei poteri decisionali e di spesa, quindi con i vertici dell´azienda, ovvero nel presidente del consiglio di amministrazione, o amministratore delegato o componente del consiglio di amministrazione cui siano state attribuite le relative funzioni”.
Conseguenzialmente, prosegue la Corte, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione.
Tuttavia, non sussiste nessun cumulo delle responsabilità in caso di delega, esplicita o implicita, conferita a soggetto preposto a
garantire gli obblighi attinenti alla sicurezza, purché essa rispetti le prescrizioni normative tipiche dell´istituto.
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