Corte di Cassazione - Sez. V Penale - sentenza 29 gennaio 2013 n. 4324/2013 (udienza 23/2/2012)
Con la pronuncia n. 4324/2013 la Suprema Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema della responsabilità nei gruppi societari, affermando che l´estensione allaholdingper reato commesso nell´ambito della controllata deriverebbe dal solo beneficio ricevuto.
Segnatamente, il giudice di legittimità, disattendendo quanto sostenuto dalla ricorrente, ha ribadito l´estensività della responsabilità alla holding per tutti i casi in cuil´autore del reato abbia agito per un interesse non esclusivamente proprio o di terzi, ma anche per un interesse riconducibile alla società della quale lo stesso è esponente.
Il principio in parola rispecchia quanto già statuito nelle precedenti pronunce (cfr. Cass. n. 36083/2009 e n. 24583/2011), ovvero la centralità dell´interesse/vantaggio quale elemento fondante possibili responsabilità.
Così, per le condotte realizzate da una società del gruppo,potrebbe essere chiamata a rispondere anche la capogruppo se dalle stesse ne ha tratto, anche indirettamente, un vantaggio.
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