Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali - Informazione provvisoria 24 ottobre 2013 n. 18
Le Sezioni Unite penali della Suprema Corte di Cassazione hanno sciolto un contrato giurisprudenziale in materia di concussione per costrizione e induzione, così come novellate dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.
Nello specifico, il quesito formulato nell´ordinanza di rimessione era volto a comprendere quale fosse la linea di demarcazione tra la fattispecie di concussione (prevista dall´art. 317 cod. pen.) e quella di induzione indebita a dare o promettere utilità (prevista dall´art. 319 quater cod. pen. di nuova introduzione), soprattutto con riferimento al rapporto tra la condotta di costrizione e quella di induzione.
L´intervento delle SS.UU. si giustifica in forza di un, ormai noto, contrasto giurisprudenziale, nel tempo consolidatosi e che ripartiva la questione secondo tre differenti filoni, di seguito sintetizzati:
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la costrizione consiste in quel comportamento del p.u. idoneo ad ingenerare nel privato, una situazione di "metus”, derivante
dall´esercizio del potere pubblico, che sia tale da limitare la libera determinazione di quest´ultimo, ponendolo in una situazione di minorata difesa rispetto alle richieste più o meno larvate di denaro o altra utilità. L´induzione, invece, consiste nella condotta del pubblico ufficiale o dell´incaricato di pubblico servizio che, abusando delle funzioni o della qualità, attraverso le forme più varie di attività persuasiva, di suggestione anche tacita, o di atti ingannatori, determini taluno, consapevole dell´indebita pretesa, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilità;
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la costrizione implica l´impiego da parte del p.u. della sola violenza morale, che consiste in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto, recante alla vittima una lesione patrimoniale o non patrimoniale; al contrario, l´induzione, è concetto che va definito "per sottrazione”, sicché deve ritenersi sussistente quando, in assenza di qualsivoglia minaccia, vengano...
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