Corte di Cassazione – III Sez. Penale – sentenza 14 aprile 2015 n. 15249/2015 del 14 aprile 2015 (udienza 11/11/2014)

La confisca "231” va effettuata sui profitti del reato al lordo dell´I.V.A. e dei costi sostenuti per ottenerli.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 15249/2015, ha accolto il ricorso della Procura di Pesaro contro la decisione con cui il Tribunale del riesame aveva ridotto l´importo in sequestro, calcolandolo al netto di spese sostenute per l´importazione dei prodotti e tassa sul valore aggiunto.

In ambito penalistico, ha spiegato la terza sezione, si deve prescindere da definizioni di tipo prettamente aziendalistico. Il profitto del reato, infatti, non si identifica con l´utile d´impresa, né con il reddito di esercizio, «sicché non si può strutturalmente scorporare il costo sostenuto per ottenerlo, soprattutto se l´investimento, in quanto cosa destinata a commettere il reato (e dunque a produrre il profitto), potrebbe essere di per sé oggetto di confisca».

Ciò che invece non costituisce una componente del profitto del reatoè - come...

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