La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23359/2014 depositata il 4 giugno 2014, ha affrontato per la prima volta l´applicazione dell´art. 308 c.p.p., comma 2 bis, modificata dalla L. n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione).
La novellata disposizione disciplina, tra le altre, la possibilità di applicare le misure cautelari personali interdittive (quali ad esempio la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio) ai delitti perpetrati avverso la pubblica amministrazione, quali peculato, concussione e corruzione.
I giudici di legittimità hanno chiarito che l’applicazione delle misure interdittive ha una durata temporale limitata e, nello specifico, pari a sei mesi, decorsi i quali perdono efficacia; hanno altresi´ specificato che l’eventuale prorogabilità è necessariamente subordinata ad esigenze di natura probatoria e che, a mente dell’art. 303 c.p.p., la proroga è ammessa nella misura non superiore al triplo dei termini custodiali di fase.
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