Corte di giustizia europea, Sez. X, sentenza 6 novembre 2014 n. C-42/13

"Perentori i termini per le dichiarazioni".

 

 
Questo il principio affermato dalla Corte di giustizia dell´Unione europea, con la sentenza depositata il 6 novembre u.s., a chiusura del giudizio instaurato dal TAR Lombardia (causa C- 42/13).

 

Il Tribunale di merito si era infatti rivolto alla Corte per avere delucidazioni in relazione alla disciplina del D.Lgs. n. 163/2006 con cui il nostro ordinamento ha recepito la direttiva 2004/18 del Parlamento europeo e del Consiglio, avente ad oggetto "il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi”.

 

Il quesito riguardava la possibilità per il partecipante ad una gara di appalto di inviare, fuori termine, la dichiarazione sull´assenza di procedimenti penali del direttore tecnico.

 

La Corte di giustizia, esaminata la normativa, ha ritenuto di escludere l´operatore economico da una procedura di aggiudicazione, stante il mancato rispetto degli obblighi imposti nel bando di gara. Le Amministrazioni, infatti, devono considerare gli operatori economici in modo non discriminatorio e la ricezione, fuori termine, dei documenti relativi ad una gara di appalto da parte di un offerente evidentemente non garantisce la predetta parità di trattamento.
     Il seguito è riservato ai soci: