Tribunale di Torino - I Sez. Penale - sentenza 10 gennaio 2013
Il Tribunale di Torino chiarisce, mediante la sentenza del 10 gennaio 2013, la portata dei concetti di "interesse o vantaggio” quali presupposti necessari per la responsabilità degli Enti ex D.Lgs. 231/2001.
Come ricordato dal giudicante, trattasi di due criteri tra loro alternativi e ciò in forza di un dato letterale chiaro (utilizzo della disgiunzione "o”) e di una volontà legislativa altrettanto pacifica secondo cui "il richiamo all´interesse caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica e si accontenta di una verifica ex ante.. il vantaggio può essere tratto dall´ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse e richiede una verifica ex post”.
Dunque, l´interesse necessita di una valutazione ex ante volta a considerare la corrispondenza tral´interesse soggettivo della persona fisica autrice del reato e quello della società; mentre il vantaggio esige un accertamento ex post dovendo, invero, valutare il beneficio effettivamente ottenuto dall´ente in seguito alla commissione del reato.
Definito tale assunto, il Tribunale definisce opportunamente la natura penale della responsabilità ex D.Lgs n. 231/2001 e ciò sulla scorta sia di quanto sostenuto dalla dottrina maggioritaria, sia dai principi espressi dalla Corte Europea dei Diritti dell´Uomo secondo cui "per qualificare come "penale” una disciplina, non si deve adottare una visione formale e puramente "nominalistica”, bensì si deve guardare agli effetti sostanziali che essa produce, ponendo l´accento su alcuni indicatori quali: la natura e lo scopo
delle sanzioni adottate, la afflittività, le modalità di esecuzione, nonché la qualificazione giuridica scelta dall´ordinamento interno e le modalità di comminazione della stessa”.
La natura penale della responsabilità degli enti è stata oggetto di considerazione in tale sede poiché "determinerà conseguenti considerazioni in ordine all´interpretazione...
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