Anticorruzione e società a partecipazione pubblica
Si è conclusa il 15 aprile la consultazione sulla direttiva di M.E.F. e A.N.AC. in materia di attuazione della normativa di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato, controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni.
Assonime, l´Associazione fra le società quotate, dopo aver organizzato lo scorso 8 aprile un incontro con le imprese associate per analizzare le Linee Guida dell´Autorità Anticorruzione e il testo della direttiva, ha predisposto e pubblicato un proprio documento di valutazione.
Un documento che elogia innanzitutto lo sforzo compiuto da Authority e Tesoro nel chiarire gli ambiti applicativi della normativa di settore: compito non semplice, vista la molteplicità di soggetti giuridici con caratteristiche di impropria commistione tra pubblico e privato.
L´Associazione, inoltre, riconosce l´importanza di un adeguato assetto organizzativo delle società in quanto «principio generale di corretta amministrazione» su cui si sono sviluppati i diversi articolati normativi, quali il D.lgs. 231/2001, D.lgs. 231/2007, D.lgs. 81/2001 e anche la legge 190/2012.
Tutti gli assetti organizzativi di questi testi sono seguiti da presidi di controllo che, in riferimento alla legge anticorruzione, si sostanziano nella figura del RPC. Sul punto, secondo Assonime, il responsabile mal si concilia con gli enti di diritto privato, a cui non può applicarsi la responsabilità erariale, dirigenziale e disciplinare da pubblico impiego.
Per le imprese che fanno parte di un gruppo, è inoltre suggerita la possibilità di «predisporre piani di Gruppo o individuare un responsabile di gruppo».
Al vaglio dell´Associazione, anche la normativa in materia di trasparenza. Nell´ottica di circoscriverne gli obblighi che ne derivano, è richiamata la nozione di pubblica amministrazione di cui alla L. 241/90, che limitava l´accesso agli atti soltanto se presente il nesso di diretta strumentalità con il servizio pubblico.
Appare quindi inappropriato, secondo Assonime, estendere tali obblighi anche laddove non strettamente necessario ai fini della prevenzione della corruzione: ovvero alle situazioni patrimoniali degli amministratori e alle informazioni relative ai singoli contratti che «presentano aspetti di riservatezza fondamentali per tutelare l´attività d´impresa sotto il profilo concorrenziale».

