Appalti pubblici

Perentori i termini per le dichiarazioni.

Questo il principio affermato dalla Corte di giustizia dell´Unione europea, con la sentenza depositata il 6 novembre u.s., a chiusura del giudizio instaurato dal TAR Lombardia (causa C- 42/13). 

Il Tribunale di merito si era infatti rivolto alla Corte per avere delucidazioni in relazione alla disciplina del D.Lgs. n. 163/2006 con cui il nostro ordinamento ha recepito la direttiva 2004/18 del Parlamento europeo e del Consiglio, avente ad oggetto "il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi”.

Il quesito riguardava la possibilità per il partecipante ad una gara di appalto di inviare, fuori termine, la dichiarazione sull´assenza di procedimenti penali del direttore tecnico.

La Corte di giustizia, esaminata la normativa, ha ritenuto di escludere l’operatore economico da una procedura di aggiudicazione, stante il mancato rispetto degli obblighi imposti nel bando di gara. Le Amministrazioni, infatti, devono considerare gli operatori economici in modo non discriminatorio e la ricezione, fuori termine, dei documenti relativi ad una gara di appalto da parte di un offerente evidentemente non garantisce la predetta parità di trattamento.