Confisca
Questo è, in sintesi, il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 16665/14 del 16 aprile 2014, con cui è stato accolto, parzialmente, il ricorso della parte condannata al pagamento di una pena pecuniaria ed alla confisca del mezzo.
La condotta criminale è consistita nell´utilizzo di un mezzodi proprietà della società per trasportare rifiuti misti da demolizione, classificati come speciali non pericolosi, senza la prescritta iscrizione presso l´Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ex art. 212, T.U. Ambiente. La fattispecie di reato configurata è quella prevista all´art. 256, co. 1, lett. a), D.Lgs n. 152/2006, inclusa tra quelle presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi dell´art.25-undecies (reati ambientali).
Il giudice di merito, oltre a condannare le persone fisiche autori della violazione, aveva disposto la confisca "automatica" dell´autocarro di proprietà dell´ente sulla scorta di un precedente indirizzo giurisprudenziale, citato nella stessa pronuncia (Cass. n. 17349/2011) secondo cui "in tema di gestione dei rifiuti, legittimamente il giudice dispone la confisca dei mezzi utilizzati per il trasporto illecito di rifiuti anche se appartenenti alla società di cui all´epoca dei fatti l´imputato era legale rappresentante, non rilevando in tale ipotesi la pretesa appartenenza a persona estranea al reato del bene”.
Tuttavia tale orientamento, ad avviso della Suprema Corte, sarebbe oggi superato anche alla luce dell´entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001 posto che è data possibilità "per l´ente, di poter provare la sua estraneità ai reati commessi nel suo interesse da persone che rivestono funzioni apicali, anche quando l´ente sia di piccole dimensioni” e che tale principio "introduce elementi di possibile estraneità dell´ente al reato commesso dal suo legale rappresentante, dei quali il giudice non può non tenere conto in sede di confisca di beni diversi dal profitto del reato”.
In considerazione del fatto che, pertanto, per punire e irrogare una pena, compresa quella della confisca, deve necessariamente ricorrere "un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta del soggetto cui viene applicata una sanzione sostanzialmente penale”, la Cassazione ha sancito la non applicabilità automatica dell´art. 240 c.p. nella parte in cui prevede che si procede alla "confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto il prezzo”, ove queste appartengano a persone estranee al reato.
In altri termini, quindi, il provvedimento ablatorio, come nel caso di specie, può essere evitato dall´ente, quale soggetto terzo ed estraneo al reato, qualora dimostri la buona fede e l´estraneità dall´uso "illecito della res, che gli sia stato ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente”.

