Confisca
La confisca "231” va effettuata sui profitti del reato al lordo dell´I.V.A. e dei costi sostenuti per ottenerli.
Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 15249/2015, ha accolto il ricorso della Procura di Pesaro contro la decisione con cui il Tribunale del riesame aveva ridotto l´importo in sequestro, calcolandolo al netto di spese sostenute per l´importazione dei prodotti e tassa sul valore aggiunto.
In ambito penalistico, ha spiegato la terza sezione, si deve prescindere da definizioni di tipo prettamente aziendalistico. Il profitto del reato, infatti, non si identifica con l´utile d´impresa, né con il reddito di esercizio, «sicché non si può strutturalmente scorporare il costo sostenuto per ottenerlo, soprattutto se l´investimento, in quanto cosa destinata a commettere il reato (e dunque a produrre il profitto), potrebbe essere di per sé oggetto di confisca».
Ciò che invece non costituisce una componente del profitto del reatoè - come già stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26654/2008 - il corrispettivo di una prestazione regolarmente eseguita dall´obbligato e accettata dalla controparte che ne ha comunque tratto una concreta utilità, perché si inserisce nella fisiologica dinamica contrattuale.
Il profitto confiscabile ex Decreto 231, poi, non fa eccezione: restano validi, in tale materia, i principi generali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Pertanto, fuori dai casi di impresa del tutto illecita, «allorquando il corrispettivo costituisca il compenso di un´attività che, ancorché acquisita illecitamente, non infici tuttavia la regolarità della prestazione sinallagmatica resa al terzo, di esso non potrà tenersi conto nella quantificazione del profitto. Il che, non equivale a sostenere che, come erroneamente affermato dal Tribunale del riesame, il profitto confiscabile ai sensi dell´art. 19, d.lgs. 231/2001 debba essere calcolato al netto dei costi sostenuti per ottenerlo».

