CONSOB

In data 19 dicembre 2013 la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha deliberato l´adozione del nuovo Regolamento recante la disciplina generale del procedimento sanzionatorio in applicazione dei principi della piena conoscenza degli atti  istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all´irrogazione della sanzione.

 

Il testo, abrogativo della precedente normativa, consta di nove articoli ed entrerà in vigoreil prossimo 5 marzo.

 

Di particolare interesse le norme che disciplinano il procedimento sanzionatorio.

 

Ai sensi dell´art. 4, l´iter sanzionatorio si instaura mediante una lettera di contestazione degli addebiti, da inviarsi entro il termine di centottanta giorni (ovvero di trecentosessanta giorni se gli interessati risiedono o hanno la sede all´estero) dalla data dell´accertamento compiuto. La comunicazione avrà un contenuto in linea con quanto disposto dalla normativa, ovvero conterrà:

 

a) il riferimento all´attività di vigilanza, alle eventuali verifiche ispettive o alla documentazione comunque acquisita dalla quale sia emersa la violazione;

 

b) la descrizione della violazione

 

c) l´indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;

 

d) l´indicazione dell´unità organizzativa responsabile del procedimento;

 

e) l´indicazione dell´unità organizzativa presso la quale può essere presa visione ed estratta copia dei documenti istruttori e le modalità di presentazione della relativa istanza;

 

f) l´indicazione della facoltà per i soggetti destinatari delle contestazioni di presentare eventuali deduzioni e documenti, nonché di chiedere l´audizione personale nel termine di trenta giorni;

 

g) l´indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;

 

h) l´invito a comunicare con il primo atto utile l´eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio.

 

Il destinatario della missiva potrà far valere, ex art. 5, le proprie ragioni mediante:

 

a) il deposito di deduzioni e documenti, da perfezionarsi entro 30 giorni dalla notifica (termine prorogabile per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, a seguito di motivata richiesta);

 

b) l´audizione personale;

 

c) l´accesso agli atti del procedimento (da richiedersi con separata istanza).

 

Ricevute le deduzioni, eventualmente depositate, l´Ufficio, ai sensi dell´art. 6 del nuovo Regolamento, provvederà all´esame del procedimento sanzionatorio al cui esito predisporrà, se del caso, una relazione contenente le motivazioni circa la sussistenza della contestata violazione. All´opposto, il procedimento potrebbe concludersi con l´archiviazione, oppure con la proposta di applicazione di misura sanzionatoria di competenza di altra Amministrazione o Autorità.


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