Corte di Cassazione - sentenza 21 gennaio 2014
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2659/14 depositata il 21 gennaio scorso, ha annullato senza rinvio un decreto di sequestro preventivo, con cui si era ampliato il perimetro soggettivo ed oggettivo (quote sociali, azioni) di applicazione della precedente misura cautelare finalizzata alla confisca per equivalente.
Segnatamente, dopo circa due mesi dall´emissione di un primo decreto il G.I.P. è tornato sul provvedimento ablativo estendendone la portata e così coinvolgendo società originariamente non destinatarie del decreto e beni inizialmente non aggrediti.
A seguito della relativa impugnazione, il Supremo Collegio ha eccepito vizi strutturali del provvedimento di estensione del decreto poiché "abnorme e fuori dall´ordinamento con l´esigenza della sua conseguente rimozione": in particolare, l´assenza della necessaria richiesta cautelativa da parte del P.M. e la mancanza delle motivazioni.
Il principio di diritto affermato è che spetta al Pubblico Ministero "il potere esclusivo di promuovere, attraverso la richiesta, il procedimento applicativo delle misure” in forza del più ampio principio secondo cui "la domanda del p.m. si colloca nell´alveo dell´obbligatorio esercizio dell´azione penale”, non risultando per nulla coerente con il sistema processuale l´inputpervenuto dal custode dei beni.
In subordine, il giudice non avrebbe neppure motivato le ragioni sottese alla base dell´estensione del decreto di sequestro, limitandosi ad esprimere una condivisione in ordine alle osservazioni fornite dal suddetto custode.

