Corte di Cassazione - Sentenza 21 novembre 2013

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista nel nostro ordinamento, come noto, permette all’autorità procedente di richiedere ed applicare una serie di misure cautelari che rispondono a fini differenti a seconda delle esigenze che rilevano.

L’art. 45 del D.lgs. n. 231/2001 riconduce l’applicazione delle predette misure alla sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza, sia dei fondati e specifici elementi da cui si ritiene concreto il pericolo di reiterazione dei reati della stessa indole di quello contestato.

Tale previsione legislativa nella realtà processuale si tramuta nell’esigenza di offrire al giudicante tutti gli elementi idonei a dimostrare l’assenza dei suddetti presupposti.

In tal senso, in caso di reato commesso dal management, la loro dimissione deve certamente valutarsi positivamente. 
    
Tuttavia, ed è questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 46369/2013, la mera "circostanza che gli amministratori indagati abbiano dichiarato di dimettersi dalle loro funzioni - senza peraltro - essere stati sostituiti, non costituisce, di per sé, sintomo del superamento delle circostanze che hanno dato origine alle condotte illecite”.

Talché, secondo il Collegio, la sostituzione o estromissione è funzionale ad escludere il periculum, solo se tale atto rappresenta "il sintomo del fatto che l’ente inizia a muoversi verso un tipo di organizzazione, orientata nel senso della prevenzione dei reati”

La pronuncia, difatti, ricorda la necessità di valutare, in sede di applicazione di misure cautelari, sia un dato di natura oggettiva quali le modalità e la gravità del fatto nonché l’entità del profitto, sia un elemento soggettivo attinente alla personalità dell’ente per il cui accertamento devono "considerarsi la politica di impresa attuata negli anni, gli eventuali illeciti commessi in precedenza e soprattutto lo stato di organizzazione dell’ente”.