Corte di Cassazione - Sentenza 5 luglio 2012

La sentenza 26188 del 2012 della Corte di Cassazione, depositata lo scorso 5 luglio, giunge al termine di un complesso iter procedurale nel quale è stato affrontato un particolare profilo connesso alla configurabilità della responsabilità amministrativa dell´ente.


La vicenda trae origine dall´emissione di un provvedimento, da parte del Tribunale di Napoli, per l´applicazione di misure cautelari nei confronti di due società riunite in ATI. L´accusa era responsabilità amministrativa derivante dal reato di truffa ai
danni dello Stato ai sensi dell´articolo 24 del decreto 231.

Dopo una prima impugnazione che confermava la bontà del provvedimento, il procedimento giungeva alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza del 27 marzo 2008, annullavano con rinvio l´ordinanza del Tribunale richiamando l´assunto che "il profitto del reato presuppone l´accertamento della sua derivazione causale dalla condotta dell´agente e rilevando che nei casi in cui la condotta truffaldina si inserisce nell´ambito di un rapporto contrattuale non illecito in se stesso, occorreva differenziare, sulla base di specifici e puntuali accertamenti, il vantaggio economico derivante direttamente dal reato (profitto confiscabile) e il corrispettivo incamerato per una prestazione lecita eseguita in favore della controparte (profitto non confiscabile).”


Il successivo iter, che giunge a conclusione con la pronuncia in commento, non ha consentito di operare la distinzione richiesta dalle Sezioni Unite con il risultato della definitiva inammissibilità del ricorso della pubblica accusa in quanto "si persisteva nella erronea pretesa di considerare automaticamente derivanti da reato tutti gli introiti conseguiti in corrispettivo di prestazioni non conformi al dovuto.