Corte di Cassazione - Sentenza 8 gennaio 2014
Il caso analizzato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 326/14, depositata in data 8 gennaio 2014, verte sull´applicazione delle misure cautelari e, più nello specifico, sugli adempimenti che la società destinataria deve attuare al fine di ottenerne dapprima la sospensione, poi la revoca definitiva ex art. 50 del D.Lgs n. 231/2001.
Nei confronti dell´ente era stata disposta la misura del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, in forza del ravvisato illecito amministrativoderivante dal reato di "corruzione per un atto contrario ai doveri d´ufficio”.
Tuttavia il G.I.P., al fine di consentire alla società di poter adempiere alle condizioni ostative di cui all´art. 17 del Decreto, sospendeva la misura interdittiva - per il medesimo lasso temporale - per poi ripristinarla con successiva ordinanza a causa della condotta inadempiente dell´ente.
Diversamente il Tribunale adito, considerando corretta la condotta della società per aver soddisfatto le condizioni richieste dalla normativa (art. 17, lett. a), b) e c)), annullava il provvedimento emesso dal G.I.P. e per tale ragione il Pubblico Ministero impugnava la decisione ricorrendo dinanzi al giudice di legittimità.
La Corte di Cassazione, nell´accogliere il ricorso del Pubblico Ministero, ha dapprima evidenziato come il "sistema punitivo della responsabilità da reato degli enti assume un carattere prettamente preventivo, volto a prescegliere sanzioni e misure cautelari funzionali a prevenire per il futuro la commissione dei reati attraverso la strutturazione regolativa dell´organizzazione capace di controllare, da sé, se stessa”.
Il Supremo Collegio ha, altresì, rilevato che la società, nel caso di specie, si era limitato ad offrire agli entienti territoriali (quali soggetti danneggiati), dieci giorni prima della scadenza del tempo di sospensione della misura, una somma determinata unilateralmente, senza alcuna possibile interferenza da parte dei medesimi.
La persona giuridica, prosegue la Corte, avrebbe dovuto concordare con questi un risarcimento, a prescindere dalla eventuale costituzione di parte civile nel processo, non essendo sufficiente il mero accantonamento di una somma di denaro (anche nella forma di riserva indisponibile certificata dal collegio sindacale, come realizzato dalla società), poiché inidonea a garantire l´efficacia del risarcimento per tutte le possibili vicende societarie che possono intervenire (si pensi ad una procedura fallimentare).
Concludendo, per l´ottenimento della revoca della misura interdittiva, si richiederebbe la "effettiva, attuale, integrale, hic ed nunc, condotta risarcitoria”.

