La Corte di Cassazione, con due recenti sentenze, n. 16888 e 16890 del 4 maggio 2012, è intervenuta sulla tematica della responsabilità del datore di lavoro per omicidio colposo a seguito della morte del lavoratore.
Le pronunce, pur non avendo riverberi 231 (i fatti in questione sono avvenuti precedentemente all´introduzione dell´art. 25-septies), contengono interessanti spunti circa i presupposti per la responsabilità del datore di lavoro.
In un caso è stata ritenuta sussistere la responsabilità del datore che non aveva impartito sufficienti disposizioni per prevenire il rischio in relazione al quale si è poi verificato l´incidente mortale.
Nel secondo, invece, la responsabilità è stata individuata nel comportamento del datore di lavoro che non aveva adottato specifiche precauzioni per evitare che il dipendente, con un suo comportamento imprudente (apertura quadro elettrico), determinasse il verificarsi dell´infortunio mortale.
In entrambe le circostanze, la Suprema Corte richiama il cosiddetto "doppio aspetto della colpa" secondo cui si risponde sia per colpa diretta sia per colpa indiretta tutte le volte in cui l´evento si sarebbe potuto evitare se l´imputato (datore di lavoro) si fosse preoccupato di far rispettare le misure di sicurezza, anche rilevando il comportamento irresponsabile del lavoratore.
E´ da osservare, prosegue, che "la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l´incolumità del lavoratore non solo dai rischi derivanti da incidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire dalle sue stesse disattenzioni, imprudenze o disobbedienza alle istruzioni o prassi raccomandate purché connesse allo svolgimento dell´attività lavorativa".

