Costituzione in giudizio dell´ente

Rimessa alle Sezioni Unite la questione se in materia di responsabilità degli enti sia ammessa la richiesta di riesame, contro il decreto di sequestro preventivo, proposta dal difensore di fiducia senza l´atto formale di costituzione in giudizio della società.

 

Con ordinanza depositata il 9 febbraio u.s., la Corte di Cassazione ha rilevato la presenza di un contrasto sul punto e l´esistenza di indirizzi giurisprudenziali discordanti.

 

Secondo un primo orientamento, osserva la Corte, l´esercizio dei diritti di difesa da parte della persona giuridica non è subordinato alla formale costituzione nel procedimento a norma dell´art. 39 del D. Lgs. 231.

 

In tale materia, infatti, oltre alle specifiche disposizioni di cui al Decreto 231, si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di rito: all´ente, pertanto, spettano molte delle garanzie processuali riservate alla persona fisica.

 

Posto, dunque, che il codice di procedura penale prevede che il difensore dell´indagato possa impugnare tutti i provvedimenti di natura cautelare, si deve concludere che anche il difensore dell´ente, ancorché non costituito formalmente in giudizio, possa fare altrettanto. 

 

A tale orientamento, tuttavia, se ne contrappone uno più recente, a mente del quale la struttura stessa dell´art. 39, che disciplina la costituzione nel procedimento della società, deporrebbe per l´inammissibilità di qualunque atto svolto nell´interesse della persona giuridica in mancanza di tale adempimento formale.

 

Saranno le Sezioni Unite a dirimere la questione.