Decreto 231 e fattispecie tributarie

Si trova ora all´esame della II Commissione Giustizia la proposta di legge sulla "Introduzione dell´articolo 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, concernente le sanzioni applicabili alle persone giuridiche per i reati tributari"  (consultabile a questo link)  presentata alla Camera il 21 maggio u.s.

 

Il disegno di legge si propone di estendere la responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ai delitti in materia di imposta sul reddito ed IVA.

 

La proposta prevede, sotto il profilo sanzionatorio, pene pecuniarie più gravi, oltre alle sanzioni interdittive, per i soli delitti che presentano l´elemento costitutivo della fraudolenza ovvero dell´occultamento o della distruzione: dunque, gli illeciti penali di cui agli articoli 2, 3, 8, 10 e 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000.

 

Il pagamento dell´obbligazione tributaria viene poi assimilato alle condotte risarcitorie che consentono di fruire della riduzione della sanzione pecuniaria o dell´inapplicabilità delle sanzioni interdittive.

 

Come già si è avuto modo di accennare (v. nota del 05/12/2014), una recente, indiretta apertura alle violazioni tributarie in ambito 231 si è registrata con l´introduzione nel Decreto dell´autoriclaggio, fattispecie che vede di frequente nei reati fiscali la propria fonte.

Si rammenta, inoltre, che il richiamo dei reati fiscali in ambito "231” è stato invocato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 10561 del 2014) che hanno sottolineato come la mancata inclusione di tali fattispecie di reato dal catalogo presenta evidenti profili di irrazionalità.