Esposti anonimi, l’A.N.AC. spiega i criteri interpretativi
È stato pubblicato il 7 maggio il comunicato del presidente dell’A.N.A.C., Raffaele Cantone, sui criteri di interpretazione del Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi.
Nei primi mesi di attuazione sono infatti emersi alcuni dubbi che – si legge – «possono essere agevolmente risolti senza procedere ad una modifica del Regolamento medesimo, ma con una rilettura, anche sistematica, dell’articolato».
Un focus particolare è riservato all’esposto dei privati, necessario ad attivare i poteri di vigilanza. Esposto che, secondo la norma, «deve essere compilato in ogni suo campo obbligatorio, corredato della prescritta documentazione, firmato e accompagnato da copia di un documento di identità o di altro documento valido del segnalante».
Indispensabile, quindi, che il denunciante precisi le sue generalità, «in modo da poter essere identificato ed eventualmente interpellato dagli uffici».
La segnalazione anonima è dunque destinata all’archiviazione, fatta eccezione per quei casi di particolare gravità in cui «il dirigente può, comunque, trasmettere l’esposto privo di sottoscrizione all’Ufficio ispettivo o all’Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali per lo svolgimento di attività di competenza».

