Illecito profitto

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3635/14 depositata il 24 gennaio, torna a ribadire un importante principio di diritto concernente il concetto di "profitto di reato” ex D.Lgs. n. 231/2001.

 

Le parti ricorrenti, due società facenti parte del medesimo gruppo, erano coinvolte in un procedimento penale per aver omesso, secondo l´accusa, reati in materia ambientale e perseguibili ex art. 25-undecies del predetto Decreto.

 

Il G.I.P. competente, al fine di eliminare la ripetizione del reato e il protrarsi degli effetti negativi di quelli già perfezionati, aveva disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalentedi beni mobili e immobili sino alla concorrenza del presunto profitto derivante dai reati.

 

Il giudice di legittimità, sulla scorta dei motivi addotti dalle parti, non ha condiviso l´iter seguito dal giudice di merito secondo cui l´illecito profitto deriverebbe "dal risparmio dei costi, non sostenuti, del necessario adeguamento degli impianti dello stabilimento siderurgico”.

 

Le motivazioni della pronuncia in esame spiegano, all´opposto, come il profitto di reato debba considerarsi quale "diretta conseguenza della commissione del reato, uno spostamento reale di risorse economiche, ossia una visibile modificazione positiva del patrimonio dell´ente”.

 

Devono evitarsi, prosegue il Supremo Collegio, le "improprie assimilazioni tra la nozione di profitto del reato, inteso quale reale accrescimento patrimoniale, e la causazione di meri danni risarcibili relativi a risparmi di spesa indebitamente ottenuti dall´ente per effetto della mancata esecuzione di opere di risanamento ambientale”.

 

L´inquadramento del "profitto illecito” nei termini che precedono ha reso possibile l´accoglimento del ricorso e il consequenziale dissequestro dei beni.

 

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