Inconferibilità e incompatibilità di incarichi pubblici, l’A.N.AC. chiede più poteri di controllo e sanzione
Dopo le proposte di correzione e integrazione della normativa in materia di incompatibilità degli incarichi amministrativi, avanzata il 10 giugno scorso, l´A.N.AC. torna a chiedere a Governo e Parlamento di modificare le regole nate con la legge Severino (L. 190/2012).
Con la segnalazione 5/2015 del 9 settembre, l´Autorità si concentra in particolar modo sulle criticità della disciplina riguardante accertamento e sanzioni (contenuta nel capo VII del D. Lgs. 39/2013) e chiede diretti poteri di controllo sugli incarichi dirigenziali conferiti dalle amministrazioni pubbliche.
Il decreto 39/13 individua i casi di inconferibilità (incarichi assegnati a chi è stato condannato per reati contro la P.A., o che negli ultimi due anni ha guidato enti finanziati o si è candidato alle elezioni nello stesso territorio) e incompatibilità. Ma il principale problema è la mancata precisione nell´individuare i soggetti che hanno il potere di accertare tali situazioni.
«In generale - si legge nell´atto - la scelta è quella di affidare tale accertamento alla stessa amministrazione, in particolare al RPC (Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ndr), che ha il potere di contestare le situazioni all´interessato, mentre l´intervento dell´ANAC è del tutto marginale. Esso può avvenire in via preventiva (sui procedimenti in corso) o su richiesta di parere da parte delle amministrazioni».
Così, circa l´inconferibilità, l´Authority elenca una serie di problemi: «assenza di specifiche disposizioni che impongano alle amministrazioni competenti di effettuare controlli in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità prima del conferimento dell´incarico; assenza di una disciplina del procedimento di accertamento delle inconferibilità; incertezza sulla necessità o meno di una "dichiarazione di nullità”; incertezza sulla attribuzione della competenza alla eventuale dichiarazione di nullità; incertezza del termine entro il quale la dichiarazione deve essere effettuata; automaticità della sanzione della sospensione; incertezza nella individuazione dell´organo competente a conferire gli incarichi nel periodo della sospensione; incertezza in caso di violazione della sospensione».
Alcuni di questi nodi si riproducono anche in merito all´incompatibilità. L´A.N.AC. può infatti accertare, su segnalazione, su richiesta dell´amministrazione o d´ufficio, ma non ha il potere diretto di contestare la situazione. E qualora accerti l´incompatibilità, deve comunque rivolgersi al Responsabile anticorruzione affinché proceda alla contestazione.
«In tutti i casi non è regolato, ai fini del contraddittorio, il procedimento di accertamento, né è fissato un termine per procedere, concluso l´accertamento, alla contestazione. Non è regolata, poi, la competenza a dichiarare la decadenza dalla carica incompatibile né è fissato un termine per procedere a tale dichiarazione. Non sono, infine, previste sanzioni per l´interessato che non abbia provveduto a optare entro i 15 giorni di termine perentorio e sia rimasto illegittimamente in carica; né per il RPC che non provveda a dichiarare la decadenza in caso di mancata opzione».
L´Autorità AntiCorruzione guidata da Raffaele Cantone chiede quindi che le siano direttamente assegnati poteri di controllo e sanzione, evitando gli automatismi sulle penalità oggi previsti. Secondo il decreto, infatti, ogni incarico che violi le regole di incompatibilità blocca per tre mesi la possibilità di fare nomine per tutti i componenti dell´organo responsabile, a prescindere dalla gravità del caso. Le sanzioni - sostiene l´A.N.AC. - dovrebbero invece essere proporzionali al livello di responsabilità di ciascuno, e fondamentalmente di tipo pecuniario. Prevedendo l´interdizione solo nei casi più gravi (per estensione e reiterazione): da graduare sia nella durata (stop da 1 a 6 mesi alla possibilità di conferire incarichi) che nell´ambito di applicazione (tipologia delle nomine da bloccare).

