Indebita compensazione

Il sequestro preventivo per equivalente, finalizzato alla confisca, del profitto nel reato di indebita compensazione (art. 10 quater, D. Lgs. 74/2000) non può che avere ad oggetto la somma complessivamente evasa e non il solo differenziale rispetto alla soglia di punibilità prevista dalla norma.

 

Lo ha chiarito nei giorni scorsi la Corte di Cassazione che ha così respinto il ricorso di un imprenditore di Chieti, accusato di truffa aggravata ai danni dello Stato per aver operato un´indebita compensazione tra crediti tributari e contributi da versare all´Inps. 

 

La Corte ha anzitutto spiegato che il profitto della fattispecie in esame coincide con l´imposta evasa, sarebbe dunque a dire conil risparmio economico ottenuto dal compimento dell´operazione che ha consentito di sottrarre al fisco gli importi compensati.

 

Nel prevedere un valore al di sotto del quale non vi è punibilità (50.000 euro), il legislatore ha soltanto limitato l´impiego della sanzione penale, riservandolo alle ipotesi più gravi di evasione: la soglia tuttavia non è elemento costitutivo del reato, ma condizione obiettiva di punibilità. 

 

A fronte di ciò, una volta superata detta soglia di rilevanza penale, "il fatto nella sua globalità viene a integrare la fattispecie penale e la condotta penalmente illecita non può che avere a oggetto la somma complessivamente evasa.” 

 

La pronuncia ha un certo rilievo anche in ambito 231. Qualora infatti la fattispecie tributaria in esame si ponesse quale antecedente del nuovo reato di autoriciclaggio, ecco che l´ente potrebbe subire confisca dell´intero importo evaso.

 

 

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